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Che cos’è l'APOSTILLE

Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
L’ APOSTILLE, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta APOSTILLE sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

E’ necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale.

Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della cosiddetta APOSTILLE direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, è amplissima e si tratta di documenti che normalmente riguardano i rapporti di parentela, legami familiari, ovvero tutte quelle situazioni che in buona sostanza interessano la quasi totalità degli immigrati. Tralasciando i Paesi europei, che si avvalgono anche di successive convenzioni interne all’Unione, elenchiamo di seguito i Paesi che hanno ratificato la Convenzione, e rinviamo al testo allegato della stessa e agli atti di ratifica effettuati dagli Stati parti, per l’individuazione delle autorità competenti in ciascun Paese per l’apposizione dell’APOSTILLE:
GIAPPONE
JUGOSLAVIA
SVIZZERA
TURCHIA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
BELIZE
BRUNEI
CIPRO
EL SALVADOR
FEDERAZIONE RUSSA
ISRAELE
LETTONIA
LIBERIA
LITUANIA
MALAWI
MALTA
MESSICO
NIUE
PANAMA
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
SAN CHRISTOPHER E NEVIS
SAN MARINO
SEYCHELLES
STATI UNITI D’AMERICA
SUD AFRICA
UNGHERIA
VENEZUELA
ANTIGUA E BARBUDA
BAHAMAS
BARBADOS
BIELORUSSIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BOTSWANA
CROAZIA
FIGI
LESOTHO
MACEDONIA
MAURITIUS
SLOVENIA
SWAZILAND
SURINAME
TONGA
UCRAINA

Si nota che molti dei Paesi elencati sono di principale interesse per l’Italia sotto il profilo migratorio. Si auspica peraltro che molti altri Paesi aderiscano alla Convenzione in oggetto perché potrebbe evidentemente contribuire alla semplificazione della vita dei loro cittadini.