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Cittadinanza Italiana

CITTADINANZA

AVVISO - Stato di lavorazione delle pratiche di cittadinanza.Si comunica che attualmente sono state lavorate tutte le pratiche di cittadinanza presentate  durante il mese di giugno 2013 ad esclusione delle pratiche di naturalizzazione e di discendenti di cittadini originari dei territori appartenuti all’Impero Austroungarico ( che si sono avvalsi della Legge 379/2000) che seguono iter procedurali diversi.
Le pratiche presentate successivamente a tale data sono in fase di controllo e lavorazione. 
Buenos Aires, 15 novembre 2013

14/06/2013 A seguito delle verifiche effettuate in occasione dell'apertura dei turni di cittadinanza del 04/06/2013, si è appurato che alcuni appuntamenti  (tipologie “Figli Diretti Maggiorenni” e “Primo appuntamento” ) sono stati presi da terzi e non dai diretti interessati in violazione delle regole del Prenota OnLine. Pertanto, si comunica che a partire da questo momento  tali appuntamenti sono  stati cancellati e resi nuovamente disponibili all’utenza  interessata .
Ad ogni buon fine si ricorda che, l'appuntamento è GRATUITO, personale e non può essere ceduto o scambiato né preso da terzi, pena cancellazione.
APPUNTAMENTI UFFICIO CITTADINANZA SECONDO SEMESTRE 2013A causa dell’elevata domanda, i turni per le tipologie “Primo Appuntamento” (ricostruzione cittadinanza) e“Figli Diretti Maggiorenni”, riattivati in data 4 giugno 2013 relativamente al  periodo  1 luglio / 31 dicembre 2013,  sono andati  rapidamente esauriti.
Ci rendiamo conto del disagio, però l’esigenza di smaltire le numerose richieste arretrate, dando priorità alle migliaia di utenti che, in passato, si sono già recati in Consolato per avviare la pratica di cittadinanza e devono adesso ripresentarsi per completare la documentazione, ha comportato una forte limitazione dei turni riservati a coloro che soltanto adesso hanno deciso di richiedere la cittadinanza italiana.
Sarà cura di questo Consolato comunicare tempestivamente sul sito web l’apertura degli appuntamenti per il periodo successivo. Per evitare problemi tecnici già verificatisi in passato - l’eccesso di contatti simultanei può infatti provocare il blocco del server del sito- l’annuncio dell’apertura dei nuovi turni sarà dato senza preavviso.

APPUNTAMENTO ON LINE


Si informa che l’Ufficio Cittadinanza di questo Consolato Generale riceve il pubblico attraverso il sistema “Prenota online” del Consolato.

TURNI CITTADINANZA SECONDO SEMESTRE 2013
Si avvisa l’utenza che i turni di Cittadinanza ( Primo appuntamento, Figli diretti maggiorenni, Rientri e Naturalizzazioni ) per il secondo semestre 2013 saranno resi disponibili durante il mese di Giugno 2013.
Gli interessati dovranno avvalersi del predetto servizio di prenotazione on-line per prenotare il proprio turno per le seguenti tipologie di pratiche dell'Ufficio Cittadinanza:

PRIMO APPUNTAMENTO: Riservato a chi presenta istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per la prima volta.
Dovrá essere prenotato un appuntamento per ogni persona maggiore di 18 anni .
Requisiti: residenza nella circoscrizione consolare da minimo 6 mesi.
RIENTRI: domande di cittadinanza jure sanguinis giá esaminate dall’Ufficio e restituite in quanto incomplete, per le quali gli interessati vogliano presentare integrazioni o rettifiche richieste d’ufficio.
La richiesta di turno dovrá essere effettuata per ogni persona maggiore di 18 anni interessata alla cittadinanza italiana che sia in possesso della “check list” o lettera di convocazione predisposte dall'Ufficio Cittadinanza.
Requisiti: residenza nella circoscrizione consolare da minimo 6 mesi.
FIGLI DIRETTI MAGGIORENNI

I figli diretti (di maggiore etá) di cittadini italiani regolarmente iscritti in un’anagrafe consolare dovranno presentarsi all’Ufficio Cittadinanza con la documentazione per il riconoscimento della propria cittadinanza italiana. Gli interessati dovranno prendere un appuntamento all’interno del servizio Cittadinanza - voce “Figli diretti maggiorenni”.

Documenti da presentare per cittadinanza per filiazione diretta
Si potrà procedere al riconoscimento della cittadinanza per filiazione diretta a condizione che nel fascicolo del genitore italiano sussista la seguente documentazione:
  • Atto di nascita
  • Eventuale sentenza di adozione
  • Atto di matrimonio ed eventuale sentenza di divorzio
  • Eventuale atto di morte
  • Camera electoral dell’ascendente (certificato di non naturalizzazione argentina)
Qualora il fascicolo personale del genitore italiano risultasse incompleto, dovrà essere presentata  la documentazione mancante. Il richiedente dovrà altresì presentare il proprio atto di nascita (o eventuale sentenza di adozione) ed ogni atto relativo al suo stato civile (matrimonio, nascita di figli etc).

ATTENZIONE: per registrare la nascita di un figlio minorenne, si dovrà prendere un turno all’interno del servizio Stato civile/anagrafe

NATURALIZZAZIONI: Riservato a coloro che presentano istanza di naturalizzazione per matrimonio ai sensi dell’Art. 5 e 7 - Legge Febbraio 1992 n.91 e Legge 15.7.2009, n.94.
Requisiti: residenza nella circoscrizione consolare e permanenza del vincolo coniugale, vale a dire che l’istanza può essere presentata se non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
N.B. La persona che sposa un cittadino italiano può fare domanda di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione dopo tre anni dal matrimonio in caso di residenza all'estero o dopo 2 anni di matrimonio se residente in Italia. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.


Una volta ottenuta la data e l’orario dell’appuntamento, esclusivamente  i diretti interessati potranno presentarsi presso questo Consolato Generale muniti di un documento in corso di validità (DNI, Cedula Mercosur o Passaporto) e, nel caso di rientri, altresì della " check list" o lettera di convocazione.

L’Ufficio Cittadinanza riceve senza necessità di appuntamento:
  • Le istanze ai sensi della legge n.379/2000 di coloro che sono discendenti di persone originarie dei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico;
  •  I destinatari di notifiche di decreti di conferimento di cittadinanza per matrimonio;
  •  Casi di revoca di cittadinanza


INFORMAZIONI GENERALI


Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

La cittadinanza italiana si basa prevalentemente sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dal 1.1.1948, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28/01/1983.

La normativa sulla cittadinanza si rivolge a:
  • coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
  • i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza;
  • gli stranieri che intendono acquistarla.



ACQUISTO DELLA CITTADINANZA



La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
    1. ACQUISTO AUTOMATICO
  • CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“iure sanguinis”)
    È cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani; tuttavia i figli nati anteriormente al 1°gennaio 1948 sono cittadini italiani solo se nati da padre italiano (perché la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire da tale data).
    La trasmissione di cittadinanza "iure sanguinis" (per linea paterna) non prevede limiti di generazione ma non consente "salti", vale a dire che nessuno degli ascendenti deve avere mai perduto la cittadinanza italiana. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.

    DOCUMENTI DA PRESENTARE
    Coloro che, essendo nati all'estero, desiderano effettuare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana, troveranno in questa pagina le indicazioni sui documenti da presentare.

    N.B. Possono presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale le persone che risiedono nei distretti di Capital Federal, Avellaneda, Baradero, Campana, Escobar, Exaltacion de la Cruz, General Rodriguez, General San Martin, Lujan, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Andres de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente Lopez, Zarate. È richiesto un periodo minimo di residenza di 6 mesi, la residenza si dimostra presentando i seguenti documenti:
    • Un documento in corso di validità con foto riconoscibile (DNI, Cedula del Mercosur o Passaporto).
    • 2 fatture recenti di pagamento di un servizio (gas, elettricità, teléfono, ecc.) a nome dell'interessato.
  • CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (“iure soli”)
    Acquista la cittadinanza italiana:

    - colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;
    - il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.
  • CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ / MATERNITÀ NATURALE

    E’ cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età.
    Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l’elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso.
  • CITTADINANZA PER ADOZIONE

    Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione (vedi punto 3. NATURALIZZAZIONE).
   2. ACQUISTO A DOMANDA

  • STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI ENTRO IL  SECONDO GRADO O NATI IN ITALIA


    Lo straniero o l’apolide discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) può ottenere la cittadinanza previa dichiarazione di volontà.
    I requisiti sono alternativamente:
    • lo svolgimento del servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
    • l’assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
    • la residenza legale in Italia da almeno due anni (senza interruzioni) al raggiungimento della maggiore età.
Lo straniero, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età previa dichiarazione di volontà.
  • CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

    Il coniuge straniero di un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana su domanda in presenza dei seguenti requisiti:

a) in Italia: due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dopo il matrimonio; all’estero: tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
b) validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
c) assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
d) assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
e) assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
La domanda può essere effettuata tramite questo Consolato Generale presentando i seguenti documenti
Il requisito è la residenza legale in Italia per:
  • 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
  • 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
  • 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;
  • 7 anni per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983;
  • 10 anni per cittadini non comunitari.
    Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, va presentata alla Prefettura   della Provincia di residenza.



A partire dal 16 agosto 1992 l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.
La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.


Ratificato in Italia con la legge 282 del 18/05/1973 e in vigore dal 12/09/1974, stabilisce che l’acquisizione della cittadinanza argentina non provoca – per coloro che aderiscono a questo accordo speciale – la perdita della cittadinanza d’origine, che si conserva in forma “latente” (ossia con la perdita dei diritti politici, civili ecc.). Suddetta “latenza” cessa con il trasferimento della propria residenza in Italia provocando l’immediata restaurazione di tutti i diritti.
E’ inoltre possibile tornare a godere pienamente di tutti i diritti senza trasferirsi in Italia realizzando una dichiarazione di revoca: tale dichiarazione deve essere fatta presso il Consolato Italiano  alla presenza di due testimoni. La dichiarazione di revoca non costituisce una dichiarazione di riacquisto di cittadinanza secondo l’articolo 17 della legge 91/92 per cui si può realizzare in qualsiasi momento. Chi si è naturalizzato argentino prima dell’Accordo (12.09.1974) potrà chiedere l’adesione allo stesso in qualsiasi momento (non ci sono scadenze)  mentre per coloro che si sono naturalizzati argentini in data posteriore  (12.09.1974) dovranno chiedere tale adesione all’Accordo contestualmente alla data di naturalizzazione.


Maggiori informazioni sull'argomento
PERDITA DELLA CITTADINANZA
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RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
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INFORMAZIONI UTILI
  • Chiunque ha diritto di presentare la propria documentazione per il riconoscimento delle cittadinanza italiana "ius sanguinis" direttamente e senza intermediari. Lo svolgimento della pratica è gratuito.
  • Al momento della presentazione dei documenti, gli interessati al riconoscimento della cittadinanza dovranno fornire tutte le indicazioni richieste dall'impiegato addetto alla ricezione del pubblico ai fini di una corretta compilazione della scheda di Anagrafe Consolare. È necessaria una Scheda di Anagrafe per ogni persona vivente maggiore di 18 anni di età.
  • Se qualche familiare ha già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza, non sarà necessario consegnare di nuovo tutti i documenti sopra indicati ma soltanto quelli non ancora presentati (es.: un cugino ha già ottenuto il riconoscimento; ciò significa che i documenti del nonno sono stati già consegnati. La documentazione da presentare inizia quindi con il certificato di nascita del genitore).
  • Figli nati fuori del matrimonio: tale condizione che non impedisce la trasmissione della cittadinanza.
  • Persone naturalizzate. Dal 16 agosto 1992 il cittadino italiano che acquisti un'altra cittadinanza conserva quella italiana, a meno che non vi rinunci formalmente.
    Per i naturalizzati prima del 16 agosto 1992 (e che quindi hanno perso la cittadinanza in base alla normativa anteriore), si chiarisce quanto segue:

    • la cittadinanza italiana è trasmessa solo ai figli nati prima della naturalizzazione;
    • gli interessati possono riacquistare la cittadinanza trasferendo la residenza in Italia e soddisfacendo gli altri requisiti previsti dalla Legge. La cittadinanza riacquistata è trasmessa ai figli minorenni alla data del riacquisto.
  • Residenza. Tenuto conto delle norme sull'Anagrafe Consolare e sulla tenuta degli schedari dei connazionali, nonché delle importanti conseguenze in merito all'effettivo esercizio dei diritti attinenti alla cittadinanza (primo fra tutti il diritto di voto) questo Consolato Generale si riserva di richiedere agli interessati ogni idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva residenza nella circoscrizione Consolare.
  • Persone originarie delle Regioni Trentino Alto Adige/Sudtirolo/Friuli Venezia Giulia. Le persone nate e già residenti nei territori che appartenevano all'Impero austro-ungarico non hanno diritto al riconoscimento automatico della cittadinanza italiana. Tali casi sono regolati dalla legge 379/2000.
  • Ricerche degli antenati.
    È opportuno sottolineare che le Autorità diplomatico-consolari non possiedono alcuna lista degli Italiani emigrati in Argentina e che l'eventuale ricerca degli ascendenti è a totale carico e responsabilità delle persone interessate.
    Possiamo tuttavia indicare alcuni siti utili da consultare in Internet, precisando che non si tratta di informazioni istituzionali e che questo Consolato Generale non ha alcun legame o contatto con le ditte citate né può fornire referenze o garanzie in ordine ai servizi prestati.

SITI DI INTERESSE: